Inquadramento del fenomeno L’ascolto della persona minore di età è un diritto previsto e riconosciuto da tempo, ma a lungo non rispettato. La Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, al secondo comma dell’articolo 12, prevede che “si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”. Il diritto all’ascolto rappresenta un tassello fondamentale del principio del superiore interesse del minore sancito all’articolo 3 della Convenzione, che ne costituisce il perno, finalità e insieme strumento di tutela delle persone di minore età, vale a dire la persona che non ha ancora compiuto 18 anni. Questa nozione di minore età è adottata ormai unitariamente a livello europeo: infatti minore è una persona di età inferiore agli anni 18 (art. 2, par. 2, n. 6 del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori). Il diritto a esprimere liberamente la propria opinione si traduce nella possibilità, per il bambino e per l’adolescente, di poter condividere il proprio punto di vista, di essere parte attiva nei processi decisionali che lo riguardano e di poterli influenzare.
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