Art. 30 - Legge regionale 10/07/2006, n. 19: “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” Garante regionale dei diritti del minore
1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), dalla Carta Europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e dall'articolo 50, comma 2, lettera a), dello Statuto della Regione Puglia, è istituito presso il Consiglio regionale l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.
2. L'Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, promuove:
a) la diffusione di una cultura rispettosa dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza;
b) iniziative a favore dell'esercizio dei diritti di cittadinanza da parte dei minori;
c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte dei minori che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;
d) le azioni per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento familiare e iniziative nei confronti delle famiglie;
e) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti di minori e per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;
f) le iniziative, anche in collaborazione con le istituzioni della giustizia minorile, per il rispetto dei diritti dei minori sottoposti a provvedimenti restrittivi e per la prevenzione della devianza minorile, rivolte a insegnanti, forze di polizia e altri operatori pubblici;
g) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliere regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
h) la sensibilizzazione presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ivi inclusa la vigilanza sulla programmazione televisiva e su ogni altra forma di comunicazione audiovisiva e telematica, affinchè siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine, in ordine alla rappresentazione della realtà rispetto alla percezione infantile;
i) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;
j) l'istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;
k) la verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato;
l) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino l'infanzia e l'adolescenza, di competenza della Regione e degli enti locali;
l bis) iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle vittime e della mediazione penale e sociale anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative di terzo e quarto settore, partecipazioni a sovvenzioni in favore di progetti finalizzati ovvero dando vita ad iniziative proprie, sempre entro i limiti di spesa assegnata all’ufficio.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore:
a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;
b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali e associazioni di categoria, nonché con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori;
e) collabora con l'Assessorato regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'abuso a danno dei minori, per il sostegno dell'affido di minori, per la promozione del ruolo genitoriale.
4. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e di servizi sociali.
5. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore.
6. Il Garante regionale dei diritti del Minore, in qualità di Presidente dell'Ufficio del Garante, è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
6-bis. L'incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico è incompatibile con i seguenti profili:
1) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche elettive;
2) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;
3) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione;
4) i lavoratori dipendenti di enti locali che operano nell'ambito dei servizi alla persona;
5) i magistrati dei tribunali per i minorenni e coloro che svolgono funzione di giudice onorario presso gli stessi tribunali.
6-ter. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all’atto del collocamento in aspettativa.
Art. 31 bis - Indennità e dotazione finanziaria da assegnare ai Garanti di cui agli articoli 30 e 31
1. Ai Garanti regionali di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge è attribuita un’indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, pari al cinquantacinque per cento dell’emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso al rimborso delle spese di viaggio per l’espletamento della funzione, che sono autocertificate dai Garanti ai fini dell’applicazione della normativa fiscale vigente.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno, i Garanti presentano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il proprio programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
3. L’Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipano anche i rispettivi Garanti, esamina e approva i programmi. In conformità ai programmi approvati determina le risorse finanziarie da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione dei rispettivi Garanti.
4. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.
5. I Garanti predispongono e presentano all’Ufficio di presidenza del Consiglio, entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto dell’utilizzo delle risorse assegnate di cui al comma 3.
Art. 31 quater - Proroga nomine
1. I Garanti nominati ai sensi degli articoli 30, 31 e 31 ter, il cui mandato è scaduto, restano in carica fino a nuova nomina o a rinnovo della stessa per l’amministrazione ordinaria e l’adozione di atti indifferibili e urgenti.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, si provvede con le risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale, di ciascun esercizio finanziario.